LE MISURE DEL DECRETO 73/2021
Di seguito vi segnaliamo le principali misure introdotte dal Decreto 73 del 25 maggio 2021 di interesse per gli artisti e per il settore dello spettacolo
INDENNITA’ DI MALATTIA
I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri (Prima era 100) dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
Saranno assicurati inoltre presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE (ALAS)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta un’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria. L’ indennità è erogata dall’Inps e la domanda andrà presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
L’ indennità sarà riconosciuta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
I requisiti dovranno essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità e la stessa non potrà superare la durata massima di sei mesi.
Per i periodi di fruizione dell’indennità sarà riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
La prestazione sarà incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria e concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.
PREVIDENZA
Il decreto apporta modifiche e inserisce nuovi commi, riportati in grassetto, ai seguenti articoli del decreto legislativo 182/1997 (pensioni lavoratori spettacolo):
Art.1
– Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, che possano far valere annualmente almeno 45 contributi (prima erano 60 contributi) giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato, d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi giornalieri (prima erano 60), fino a concorrenza di 90 contributi (prima erano 120) giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10. Ai medesimi lavoratori quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l’inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l’Enpals. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 90 contributi (prima erano 120) giornalieri.
– Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, che non raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d’ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione.
– Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a del requisito dell’annualità di contribuzione.
– Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l’applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.
Art.2
– Per i lavoratori che
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato
il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:
a) 90 contributi (prima erano 120) giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a);
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b);
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c).
– La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.
Per le modalità di applicazione delle norme dovremo attendere che l’Inps emani le apposite circolari. I “Servizi RASI” saranno disponibili per gli artisti e mandanti iscritti ai fini della presentazione delle richieste ed in generale per l’assistenza in proposito.
DIRITTI CONNESSI
Il Decreto ha anche introdotto una riforma riguardante il sistema dei diritti connessi in particolare il diritto di copia privata. La stessa, sollecitata da R.a.s.i. da vari anni, segna un passo in avanti nel processo di liberalizzazione.
La norma prevede che il compenso sui fonogrammi dei diritti di copia privata che la Siae provvedeva a ripartire al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, i quali ne versavano il cinquanta per cento agli artisti interpreti o esecutori sarà ora direttamente versato dalla Siae alle collecting degli artisti senza passare per i produttori.