PRESTATORI DI SERVIZI DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI ON LINE
PC, SMART TV, TV, CHROMECAST, TABLET, SMARTPHONE, CONSOLLE ecc
(TitoloII Quater art.102 sexies e seguenti Decreto legislativo……….)
Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti on line è un prestatore di servizi della società dell’informazione che presenta i seguenti requisiti:
- ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore;
- le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente;
Si intendono per prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line ad esempio gli operatori di telecomunicazioni, informatici ecc. che permettono al pubblico di acquistare, noleggiare, scaricare o comunque avere la visione di video di opere cinematografiche ed assimilate.
Questi sono tenuti al pagamento di compensi adeguati e proporzionati agli artisti interpreti esecutori per ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica.
Nei tempi previsti dalla legge, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line devono far pervenire alla Rasi le pertinenti informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti come previsto dall’art.23 del Dlgs 35/2017, dalle Direttive Europee in materia e dalle norme relative al recepimento delle stesse in Italia.
Ricevute tali informazioni R.a.s.i. provvede a:
a) Individuare le utilizzazioni dei mandanti R.a.s.i. aventi diritto (interpreti primari, comprimari, doppiatori) nell’ambito dei cataloghi annuali dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line.
b) Negoziaziare i compensi adeguati e proporzionati per gli artisti mandanti R.a.s.i. aventi diritto in base al ruolo svolto dall’artista nell’opera, al numero di utilizzi delle interpretazioni ed allo sfruttamento dell’opera
c) Media costo per ciascuna utilizzazione tra gli 0,002 ed gli 0,91 euro in base alla categoria di trasmissione (Svod,Tvod,Avod) ed al ruolo interpretato dall’artista nell’opera. I compensi sono definiti sulla base di accordi già conclusi.
d) In assenza della trasmissione da parte degli utilizzatori di informazioni relative al numero di utilizzi on demand ed allo sfruttamento dell’opera si applicano coefficienti moltiplicatori all’importo complessivo dovuto per gli altri utilizzi.
e) Tali coefficienti sono definiti sulla base delle informazioni inerenti alla media del numero di utilizzi relativi agli stessi servizi regolarmente inviati da altri prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line.
Qualora i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line non siano in grado di trasmettere i dati previsti dalla legge, in particolare:
-le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
-i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi gli introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione dovuta;
-i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati;
viene applicata una tariffa annuale pari all’1,5% dei ricavi lordi.
Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:
- a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
- c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
- d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall’avvio dei negoziati.