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REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE PRODUTTORI MUSICA

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE ARTISTI MUSICA

Artìcolo 1 — Definizioni

I seguenti termini, utilizzati con l'iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi qui di seguito indicati.

“Accantonamento Legale”

Indica l’accantonamento di Proventi che costituisce, nell’interesse degli AIE aventi diritto, il fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che dovessero insorgere ai sensi dell’art.8.

"AIE Musica”

indica la persona fisica che ha fornito prestazioni artistiche per la realizzazione di un Fonogramma ovvero : a) gli artisti interpreti e gli artisti esecutori indicati all'art. 82 L.D.A, quanto gli orchestrali, i vocalisti, i cantanti, i direttori d'orchestra, i produttori artistici ed ogni altra persona fisica che abbia effettuato prestazioni artistiche, sebbene non previsto nel citato art. 82 L.D.A., con esclusione  delle  persone  fisiche  che,  pur  avendo collaborato alla realizzazione di un fonogramma, hanno svolto prestazioni diverse da quelle artistiche (quali, in via esemplificativa, gli ingegneri del suono, i produttori esecutivi, i tecnici di studio ecc.)

“Amministratore del Mandante”

indica la persona fisica o giuridica che in base ad un documentato rapporto contrattuale con il Mandante ovvero con il Produttore o con l’Aie, agisce per conto di essi per l’amministrazione di uno o più diritti gestiti loro spettanti; in particolare sono ricompresi nella definizione le società di gestione collettiva italiane o estere dei diritti gestiti spettanti ai Produttori o agli Aie; i soggetti che sono succeduti agli Aie nei diritti gestiti per atto tra vivi diversi dalla società controllata dall’Aie ai sensi dell’art.2359 c.c.;

“Anno di competenza”

indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuta l'Utilizzazione Musicale che ha generato un provento, indipendentemente dal momento in cui tale provento è stato effettivamente incassato da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione".

“Anno di incasso”

Indica l’anno solare nel corso del quale è avvenuto l’incasso di un Provento, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza;

R.a.s.i. o "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"

indica la cooperativa "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione".

"Contratti"

indica i contratti che "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" incasserà i Proventi.

"Comitato Scientifico Culturale"

Indica il comitato di cui all'art. 10 del Regolamento per l'utilizzo di detti fondi.

"Comitato di Sorveglianza"

Indica i comitati di cui allo statuto di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione".

"Copia Privata"

indica la fattispecie prevista dall'art.71 septies e art.71 octies L.D.A.

"Corrispettivo"

indica il corrispettivo dovuto a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"così come pattuito nel Mandato.

"Diritti Gestiti"

indica i diritti di cui all'articolo 5 dello Statuto.

“Fonogramma”

Indica la prima fissazione originale di una composizione o di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzione di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

'L.D.A.'

Indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

"Mandante-Artista"

Indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"  o   che   è/sono   subentrato/i  nel  Mandato   nonché  i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"un Mandato.

"Mandato"

indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" per la gestione dei Diritti Gestiti.

“Materiali Audio”

indica indistintamente i Supporti Fonografici e/o i Videoclip e/o i Video Musicali e/o i Playback.

"Playback"

indica un supporto incorporante un Fonogramma (ovvero partì di esso) fuori commercio ed appositamente realizzato al fine di essere utilizzato per la migliore esibizione di un AIE, in sostituzione, in tutto o in parte, dell'interpretazione dell'AIE stesso e/o dell'accompagnamento musicale.

"Proventi"

indica l'ammontare dei compensi incassati da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" per qualsiasi Utilizzazione Musicale, ovvero per Copia Privata.

"Proventi Netti"

indica i Proventi al netto del Corrispettivo per i costi di gestione.

"Regolamento"

indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, deliberata dagli organi sociali di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", come previsto dallo Statuto.

"Statuto"

indica lo Statuto di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione".

"Supporto Fonografico"

indica qualsivoglia supporto, oggi conosciuto (ad es. CD, LP, DVD, ecc.) o inventato in futuro, ivi compresi i files digitali, contenente uno o più   Fonogrammi   (con   o   senza   immagini),   realizzato,   pubblicato, distribuito   e/o   messo   a   disposizione   del   pubblico   dal   relativo produttore di fonogrammi.

"Utilizzazione Musicale"

Indica   una   qualsiasi   forma   di   utilizzazione   dei   Fonogrammi, con    esclusione    della    sola    Copia    Privata; in   via esemplificativa, costituiscono Utilizzazioni Musicali la diffusione radiofonica e/o televisiva dei Fonogrammi, la diffusione in pubblico, la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico dei Fonogrammi in ogni forma e modo.

"Utilizzatori"

Indica   i   singoli   soggetti   che   effettuano   un'utilizzazione Musicale considerati   individualmente   ovvero raggruppati   per   tipologie   omogenee   di   Utilizzazione    Musicale.

"Videoclip"

Indica la fissazione originale di una sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in qualsivoglia Supporto Fonografico, conosciuto oggi o inventato in futuro, di durata non superiore a 7 minuti primi, di norma non posta in commercio e considerata nella sua specifica individualità e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto al Fonogramma in esso contenuto.

"Video Musicale"

Indica la fissazione originale di un'opera cinematografica, audiovisiva o di una sequenza di immagini in movimento sincronizzate con più Fonogrammi, incorporata o fissata in qualsivoglia Supporto Fonografico, conosciuto oggi o inventato in futuro (es. videocassetta, CD Video, DVD, etc.), di durata superiore a 7 minuti primi, di norma posta in commercio e considerata nella sua specifica individualità, e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto ai Fonogrammi in esso contenuti.

Nel Regolamento, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell'interpretazione del Regolamento. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa.

 

Sezione I — Della ripartizione

Artìcolo 2 — Disposizioni generali

  • "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" registrerà e suddividerà   i   Proventi   distintamente   per   ciascun Utilizzatore e per Anno di Competenza, al netto del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno
    ripartiti secondo quanto previsto nel Regolamento.
  • L'acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative a ciascuna delle Utilizzazioni
    Musicali costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.
  • "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", per ciascun Anno di Incasso, costituisce e mantiene un Accantonamento Legale deducendo e trattenendo una somma non superiore al 25% dei Proventi riferiti al relativo anno di Incasso. L’Accantonamento Legale costituisce il fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che dovessero insorgere ai sensi dell’art.8.; Dopo 365 giorni gli importi non utilizzati ai fini della riconciliazione delle contestazioni saranno posti in ripartizione in favore dei Mandanti aventi diritto. Potrà essere considerata sostitutiva, ai fini della riconciliazione delle contestazioni, se consentito dalla legge, la stipula di una polizza assicurativa collettiva funzionale al risarcimento dei compensi non ricevuti dagli artisti.
  • "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", corrisponderà a ciascun Mandante, e solo ad esso e dunque con esclusione di coloro che non hanno conferito Mandato a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi nel rispetto del Regolamento. "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" può corrispondere i Proventi netti anche all’Amministratore del Mandante e/o dell’AIE a condizione che questo documenti a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", attraverso una specifica procura all’incasso, la volontà del Mandante e/o dell’AIE di delegare in suo favore il pagamento degli anzidetti Proventi Netti. Sono fatti salvi i diversi patti contenuti negli accordi di reciproca collaborazione con le Organizzazioni straniere di cui al successivo art.11.
  • "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" per la stesura del regolamento di ripartizione si avvarrà degli artisti componenti musica del Comitato di Sorveglianza. Come prima applicazione si adotta il regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale.
  • "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" adotterà criteri prudenziali nella politica di investimento inerente i proventi, nelle more della loro ripartizione, ivi inclusi i proventi trattenuti ed accantonati nell'accantonamento legale di cui all'art. 2.3 ovvero nelle eventuali riserve.

Articolo 3   Documentazione obbligatoria

  • Ciascun Mandante è obbligato a fornire a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", con le modalità e nei tempi che saranno di volta in volta indicati da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", la documentazione relativa ai Fonogrammi e/o ai materiali audio, ovvero alla realizzazione dei quali l’AIE abbia contribuito con proprie prestazioni artistiche.
  • A richiesta di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", i Mandanti forniranno le prove in base alle quali essi ritengono di vantare diritti relativamente ai Fonogrammi da essi dichiarati ai sensi dell'art.3.1; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia del contratto di scrittura per la realizzazione dell'opera musicale da essi stipulato; il foglio di produzione del Supporto Fonografico; la copia della fattura emessa in relazione alle prestazioni artistiche rese ed ogni altro analogo documento da cui risulti espressamente,  a giudizio  di  "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione",la partecipazione dell'AIE e/o del Mandante alla realizzazione del Fonogramma dichiarato ai sensi dell'art. 3.1.
  • Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dall'AIE, fermo ogni altro obbligo di cui al
    Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati dall'AIE sule opere
    dichiarate ai sensi dell'art. 3.1.
  • Qualora "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle
    pretese avanzate da un AIE e/o da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano
    contestate da terzi, "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" è autorizzata a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi all'opera in contestazione sino  al relativo accertamento, per
    accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all'art. 8.2 (se riguarda esclusivamente
    Mandanti e  "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione")  o all'emissione di un  provvedimento giurisdizionale
    immediatamente esecutivo (in tutti gli altri casi).

 

 

 

Articolo 4 — Criteri generali di ripartizione

4.1 II Consiglio di amministrazione di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" ripartirà i Proventi Netti per tutte le utilizzazioni di opere musicali ai sensi del Regolamento e del Mandato, applicando ove possibile i seguenti criteri generali di ripartizione:

a) il tempo di effettiva utilizzazione di ciascuna opera da parte di ciascun Utilizzatore, così come meglio precisato all'art. 5, ogniqualvolta ciò sia possibile sulla base della documentazione di cui agli art. 2.2 e 3 acquisita da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione";

b) i Proventi Netti che non sia stato possibile allocare in applicazione dei criteri di cui alla precedente lettera a), salvo che il Consiglio di amministrazione su proposta degli artisti musica del Comitato di Sorveglianza, abbia adottato criteri alternativi come previsto agli art. 5.3, saranno individualmente allocati alle singole opere facendo riferimento ai proventi netti ripartiti a quella di minor durata, per ciascun Anno di Competenza;

c) per l’ulteriore ripartizione tra i singoli AIE di ciascuna opera si utilizzerà un sistema di parametrazione a punti, in base al quale la prestazione artistica di ciascun AIE in relazione alla rispettiva opera, sarà valorizzata con uno o più punti, come meglio precisato all'art. 6.

  • Qualora non sia in alcun modo possibile procedere all'allocazione e alla ripartizione di parte dei Proventi Netti in base ai criteri di cui all'art. 4.1, la loro allocazione e ripartizione saranno effettuate sulla base di ulteriori criteri particolari approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta degli artisti musica del Comitato di Sorveglianza, nel rispetto dei principi generali e delle modalità di ripartizione contenuti nel Regolamento.
  • L'applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Netti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del
    Regolamento dovrà determinare una ripartizione quanto più equa possibile.

Articolo 5 — Collocazione dei Proventi Netti

  • Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 4.1 lettera a), "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" procederà come segue.
  • a) i Proventi Netti saranno divisi per il numero totale di minuti primi di utilizzazione effettiva
    da parte di ciascun Utilizzatore dei Fonogrammi che hanno generato i medesimi Proventi
    Netti;
  • l'anzidetto ammontare per minuto primo sarà moltiplicato per il numero di minuti primi (e frazioni di minuto) di effettiva utilizzazione di ciascun Fonogramma; l'importo così risultante sarà ripartito, nel rispetto dei   criteri   indicati   all'art.   4, in   favore   degli AIE che hanno contribuito, con la propria prestazione artistica, alla realizzazione del Fonogramma interessato.
    • Se risulta impossibile determinare, rispetto a specifici Utilizzatori, l'utilizzazione effettiva o
      il numero di minuti di utilizzazione effettiva di ciascun Fonogramma che ha generato
      Proventi, il Consiglio di amministrazione su proposta degli artisti musica del Comitato di Sorveglianza di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione” approverà di volta in volta, sulla base delle informazioni
      disponibili, un criterio equo e ragionevole (anche sulla base dei costi di implementazione del medesimo criterio) di allocazione dei Proventi Netti al singolo Fonogramma in modo che esso sia il più possibile coerente con quanto stabilito all’art.5.2
    • Copia Privata Musica: l'allocazione a ciascun Fonogramma della parte di Proventi Netti
      derivanti da Copia Privata sarà effettuata salvo il 50% di destinazione di dette somme ex. Art.71 septies octies L.D.A. per le attività di studio e di ricerca nonché per fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori e salvo una quota percentuale da detrarre a copertura delle spese di R.a.s.i., in particolare di certificazione dei diritti come previsto dalla legge, in misura direttamente proporzionale ai Proventi Netti complessivi individualmente ripartiti per ciascun Fonogramma.

 

Articolo 6 — Calcolo della quota dei singoli AIE

6.1 Per le definizioni degli Aie si rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio del 17 gennaio 2014. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 4.1 lettera c5), Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" calcola la quota complessiva spettante agli Aie interpreti della singola opera musicale sulla base della seguente scala parametrale a punti: Primari 5, Comprimari 2,49. Ciascuna quota complessiva sarà divisa equamente per il rispettivo numero di artisti presenti nell’opera. I soggetti che abbiano eseguito prestazioni artistiche per più ruoli nella medesima Opera Audiovisiva, possono essere computati non più di tre volte. Eventuali resti saranno suddivisi equamente tra tutti gli artisti che abbiano ricevuto compensi per la/e programmazione/i annuale/i dell’utilizzatore fermo restando che a ciascun artista comprimario spetta non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario e che la quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non può superare il cinquanta per cento dell’importo dovuto alla totalità degli artisti primari e comprimari.

Come previsto dalla legge un complesso orchestrale o corale dotato di personalità giuridica è artista comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall’orchestra non è di mero accompagnamento ma è parte principale della composizione per i quali il direttore d’orchestra o coro è artista primario. Non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione è diretta da un direttore d’orchestra o coro. Per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore d’orchestra o coro è artista comprimario mentre il complesso orchestrale o corale non è avente diritto.

Sono artisti primari i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un direttore d’orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l’importanza nella composizione. Sono artisti comprimari le prime parti dell’orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo. Per particolari tipologie di organico ovvero di composizione in cui i singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che hanno reso la propria esecuzione sotto conduzione, hanno sostenuto parti di specifico rilievo è riconosciuto il ruolo di artista comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore o in assenza del direttore d’orchestra o coro. Ciascun componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione è primario. Se uno dei componenti è specificatamente indicato come maestro concertatore tale componente è artista primario mentre gli altri componenti sono artisti comprimari, tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui è esplicitato nel nome del gruppo il ruolo di artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore, primo violino di spalla, è artista primario mentre i restanti componenti sono artisti comprimari. Nei fonogrammi che riproducono opere liriche sono artisti primari i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti mentre sono artisti comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il coro.

 

Articolo 7 — Rendiconti - Acconti sui Proventi Netti - Pagamenti

7.1    ""Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" fornisce almeno una volta l’anno a ciascun titolare dei diritti le seguenti informazioni relative al periodo annuale di riferimento dell’attribuzione dei proventi o di effettuazione dei pagamenti: i dati sull’identificazione del titolare dei diritti; i proventi attribuiti al titolare dei diritti; gli importi pagati al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo; il periodo in cui ha avuto luogo l’utilizzo per il quale sono stati attribuiti e pagati gli importi al titolare dei diritti, le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione; le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione; i proventi di diritti attribuiti e non ancora pagati al titolare di diritti per qualsiasi periodo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale contenente obbligatoriamente l’Iban dell’interessato, predisposti ed inviati a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"dal Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" dal Mandante; E’ responsabilità del Mandante provvedere all’invio della fattura ovvero di idoneo documento fiscale e dell’Iban. Il pagamento avverrà solo per un importo superiore a 30 euro al netto di Iva, se dovuta. I compensi maturati inferiori a 30 euro saranno pagati solo al raggiungimento di tale soglia o su richiesta, anche per email, degli interessati. Gli eventuali oneri bancari sostenuti da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" potranno essere da questa addebitati al mandante. Ugualmente resteranno a carico del Mandante ogni imposta, tassa o contributo previdenziale o sociale, comunque denominati, disposti da leggi nazionali od estere applicabili ai Proventi.

  • I Mandanti hanno diritto di riscuotere i compensi ad essi spettanti entro 1095 giorni dalla comunicazione di cui alla suddetta lettera b).

7.2    "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati dei cinque anni precedenti ed a recuperare da ciascun Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Mandante.

7.3     In caso di corresponsione di acconti sui Proventi Netti, il relativo saldo a conguaglio potrà essere effettuato da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Mandante. Qualora, nei sei trimestri solari successivi a quello in cui fosse avvenuta la corresponsione di un acconto sui Proventi Netti, un Mandante non abbia maturato Proventi Netti in compensazione per un ammontare almeno pari al 50% degli acconti erogati, nessun ulteriore Provento potrà essere ripartito in suo favore sino ad avvenuto recupero di detto 50%. Fermo restando quanto all’art.8, ciascun Mandante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" ogni ulteriore delucidazione o approfondimento sul contenuto dei rendiconti ricevuti; i relativi dettagli saranno comunicati all’interessato e documentati a mezzo di idonee procedure di documentazione informatica, eventualmente, se attivato, attraverso l’accesso riservato ad un apposito spazio sul proprio sito web, nel quale saranno inseriti tutti i rendiconti, accessibili ai Mandanti tramite password.

  • "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" effettuerà tutti i pagamenti esclusivamente in Euro.
  • Nel caso di Proventi Netti in relazione ai quali manchino le informazioni per poter procedere alle
    allocazioni e ripartizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" potrà effettuare pagamenti in acconto, di norma in proporzione agli importi corrisposti ai Mandanti per la stessa
    tipologia di Utilizzazione Musicale nell'anno solare precedente, salvo in ogni caso il

 

Articolo 8 — Contestazione del rendiconto

  • Ciascun Mandante ha facoltà — da esercitarsi mediante invio di raccomandata AR oppure posta elettronica certificata a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"entro il 28 febbraio di ciascun anno - di contestare uno o più rendiconti riferiti all'anno solare precedente per errata applicazione, da parte di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", dei criteri  e  delle  disposizioni  di  collocazione  e  ripartizione  contenute  nel Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l'eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.
  • Nel caso in cui la contestazione non sia bonariamente risolta entro i 60 giorni successivi al ricevimento della raccomandata AR di cui all'art. 8.1, verrà nominato su accordo delle parti, o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Roma, un arbitro. L'arbitro così   designato   dovrà   comunicare   per   iscritto   la   sua determinazione   alle   parti   interessate   entro   30   (trenta)   giorni   dalla   data   di   accettazione dell'incarico. Tale determinazione sarà effettuata con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo
    1349 c.c.. Le spese e gli onorari del suddetto arbitro saranno a carico di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" solo nel caso in cui vengano accertati dall’arbitrato come dovuti al Mandante importi superiori
    del 10% agli importi risultanti dai rendiconti contestati.
  • Le determinazioni dell'arbitrato, ove contestate, possono essere impugnate avanti al collegio arbitrale previsto dal Mandato.

Articolo 9 — Proventi Netti non distribuibili  

9.1    "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" ad ogni rilevamento dei fondi, ai fini della ripartizione, censirà tutti i     titoli delle opere, i nomi dei produttori-realizzatori, l'emittenza utilizzatrice e ogni altro riferimento utile al completamento dell'elenco degli AIE che hanno preso parte alla realizzazione dell'opera facendo il possibile per recuperare quelli mancanti presso le reti di riutilizzazione delle opere e le associazioni di tutela dei produttori. Scaduti 1095 giorni dalla data di comunicazione divulgata pubblicamente anche tramite il proprio sito web, in caso di mancato ricevimento dei dati mancanti, la parte dei Proventi Netti spettanti agli AIE che, nonostante ogni ragionevole sforzo all'uopo effettuato da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", non possano essere individuati e/o la parte dei Proventi Netti spettanti agli AIE ai quali non possano essere per qualsiasi motivo corrisposti saranno utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti. D’altra parte nel caso di eventuali compensi versati dagli utilizzatori relativi ad artisti non mandanti di alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, gli stessi, sulla base di rilevazioni statistiche che definiscano la percentuale a questi spettante, sono utilizzati se e per quanto necessario al fine del pareggio del bilancio annuale di R.a.s.i. e per la parte restante per sostenere, tramite apposito fondo, le attività di  studio  e  di  ricerca nonché  culturali, sociali, educative e per  i  fini  di  promozione,  di  formazione  e  di  sostegno  professionale a beneficio degli  artisti interpreti o esecutori mandanti titolari dei diritti.

 

 

 

Articolo 10 — Contributi per finalità sociali e culturali

10.1   Con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione su proposta degli artisti musica del Comitato di Sorveglianza, Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" potrà dedurre dai Proventi Netti un importo, non superiore al 5% dei Proventi Netti di ciascun Anno di Competenza, al netto dell’Accantonamento Legale al fine di finanziare le iniziative sociali e culturali di cui al fondo previsto al successivo punto.10.2; tale eventuale deduzione potrà essere esercitata soltanto a carico di quei Mandanti che non abbiano espresso per iscritto la propria volontà di non aderire alle anzidette iniziative sociali e culturali; detta volontà produrrà eventualmente effetto dall’anno solare successivo a quello nel corso del quale sia stata ricevuta da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione".

10.2   Gli importi di cui agli artt. 9.1 e 10.1 sono versati, entro il 31 dicembre rispettivamente dell'anno successivo a quello nel corso del quale le stesse sono state accantonate, in uno specifico fondo vincolato, per le finalità di cui all'art. 7 legge 93/92, suddiviso tra fondo musica, fondo audiovisivo e produttori. La ripartizione di detti fondi avviene sulla base di un apposito Regolamento e di un Comitato Scientifico Culturale per le assegnazioni nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta degli artisti musica del Comitato di Sorveglianza. Il Comitato Scientifico Culturale si riunisce ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del Consiglio di amministrazione di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione".

 

Articolo 11 — Rapporti con le Organizzazioni Straniere

  • Le disposizioni di cui al Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti
    da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" nell'interesse degli AIE stranieri,
    fermo restando il rispetto degli eventuali accordi di reciproca collaborazione stipulati da
    "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" con analoghe organizzazioni straniere per la gestione dei rispettivi AIE mandanti.
  • I Proventi raccolti da "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"sulla base di accordi di reciproca collaborazione stipulati con analoghe organizzazioni straniere riferiti ad Utilizzazioni Musicali
    avvenute all'estero e spettanti ai Mandanti saranno ripartiti sulla base delle informazioni
    ricevute dalle rispettive organizzazioni straniere in relazione all'effettiva utilizzazione dei
    Fonogrammi da esse dichiarate e documentate.
  • Nei confronti delle organizzazioni straniere "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti.
  • Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" perseguirà inoltre l'obiettivo di stipulare con tutte le analoghe organizzazioni straniere operanti nella gestione dei Diritti Gestiti accordi di reciproca collaborazione per l'incasso dei proventi
    derivanti da Utilizzazioni Musicali avvenute all'estero.

 

Sezione II — Della gestione dei diritti

Articolo 12 — Criteri per la negoziazione dei Contratti e di altri accordi

  • "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"negozierà e stipulerà i Contratti, unitariamente, ove possibile, alle altre società di collecting operanti, perseguendo l'obiettivo di incrementare l'ammontare dei Proventi; a tale
    fine"Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" avrà altresì la facoltà di stipulare specifici accordi con i contraenti di tali Contratti. I Contratti non potranno mai contenere patti che comportino, senza espresso e giustificato motivo, discriminazioni nel trattamento di singoli AIE e/o Mandanti e "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti. "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"richiederà ai contraenti dei Contratti di predisporre, ogniqualvolta sia possibile in relazione ai diversi Utilizzatori, un rendiconto analitico delle Utilizzazioni Musicali effettuate ed ogni altra informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui alla Sezione I del Regolamento e di inviare ciò a "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione"

 

Articolo 13 — Accesso agli atti ed ai contratti

  • Il presente regolamento sarà pubblicato e reso disponibile sul sito web di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" e forma parte integrante dei patti contenuti nei singoli Mandati. "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione" realizzerà sul proprio sito web un'apposito spazio, nel quale saranno inseriti tutti i Contratti.

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RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L'INNOVAZIONE
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