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Regolamento ripartizione compensi dei diritti di copia privata video

REGOLAMENTO RIPARTIZIONE COMPENSI DEI DIRITTI DI COPIA PRIVATA VIDEO

Articolo 1 – Definizioni

Le seguenti definizioni, utilizzate con l’iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di esse qui di seguito:

“Accantonamento” indica l’importo detratto dai Proventi ed accantonato ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento per gli scopi ivi contemplati.

“Amministratore del Mandante” indica la persona fisica o giuridica che, in base ad un documentato rapporto contrattuale col Mandante, agisce per conto di esso per l’amministrazione dei Compensi per Copia Privata; sono ricomprese nella definizione tutte le Organizzazioni Collettive;

“Anno di Competenza” indica l’anno solare cui si riferiscono i Compensi per Copia Privata versati a SIAE, così come da quest’ultima dichiarato, anche se incassati da SIAE successivamente al termine del medesimo ed indipendentemente dal momento in cui tali Compensi per Copia Privata sono stati effettivamente incassati da R.A.S.I.;

“Anno di Incasso” indica l’anno solare nel corso del quale è avvenuto l’incasso da parte di R.A.S.I. dei Compensi, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza.

“Contratti” indica i contratti, diversi dal Regolamento SIAE, che R.A.S.I. stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali incasserà i Proventi da chiunque abbia il possesso per qualsiasi ragione o causa di Compensi di spettanza dei Mandanti.

“Compensi ”indica i compensi per copia privata previsti e disciplinati dagli articoli 71 septies e 71 octies L.D.A..

“Corrispettivo” indica il corrispettivo dovuto a R.A.S.I. così come pattuito nel Mandato.

“D. Lgs. 35/2017 indica il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e sue successive integrazioni e modificazioni avente ad oggetto l’“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”.

“Soggetto di Rilevazione” indica una persona, un’impresa o un ente, pubblico o privato, che svolga professionalmente per conto terzi rilevazioni analitiche delle Utilizzazioni.

“L.D.A.” indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

“Mandante” indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a R.A.S.I. o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a R.A.S.I.  un Mandato ai sensi del Regolamento.

“Mandato” indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a R.A.S.I. per la gestione dei Compensi.

“Opera Video” indica le opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento o assimilate di cui all’art. 78 ter della L.D.A, ivi incluse tutte quelle meglio specificate all’art. 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

“Organizzazione intermediaria dei diritti” indica un organismo di gestione collettiva ovvero un’entità di gestione indipendente italiana o estera quali definite nel D. Lgs. 35/2017 ovvero un’associazione di Produttori di Opere Video ovvero un’associazione di Videogrammi, diverse da R.A.S.I..

“Produttore di Opere Video” indica le persone fisiche o giuridiche di cui all’art. 78 ter L.D.A che siano titolari, in via originaria o derivata, del diritto ai Compensi su Opere Video nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.

“Produttore di Videogrammi” indica le persone fisiche o giuridiche che siano titolari, in via originaria o derivata,

del diritto ai compensi copia privata su Videogrammi nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.

“Produttore Terzo” indica il Produttore di Opere Video o il Produttore di Videogrammi che non abbia conferito un Mandato a R.A.S.I., indipendentemente dalla circostanza che sia rappresentato o meno da un’Organizzazione Collettiva.

“Proventi” indica l’ammontare dei Compensi incassati da R.A.S.I. da qualsiasi soggetto, ente o persona giuridica italiani o esteri;

“Proventi Netti” indica i Proventi al netto del Corrispettivo e dell’Accantonamento.

“Rapporto di Rilevazione” indica il documento, di norma in versione digitale, elaborato da un Soggetto di Rilevazione attestante, per ciascuna Utilizzazione oggetto di rilevazione: (i) le singole Opere Video e/o Videogrammi oggetto di Utilizzazione; (ii) il periodo temporale nel corso del quale sono avvenute le Utilizzazioni; (iii) la durata, espressa in minuti primi e minuti secondi, dell’Utilizzazione di ciascuna Opera Video e/o Videogrammi con l’indicazione, per ciascuna Utilizzazione, dell’Utilizzatore ovvero (iv) il numero di Utilizzazioni di ciascuna Opera Video e/o Videogramma ovvero (v) le quantità rilevate dei Videogrammi posti in commercio ovvero (vi) le quantità rilevate dei Videogrammi venduti al pubblico.

“Regolamento” indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, adottato da R.A.S.I., come previsto all’art. 2.4 dello Statuto.

“Regolamento SIAE” indica il contratto (e successivi atti integrativi) che R.A.S.I. stipulerà in esecuzione del Mandato con SIAE in forza del quale SIAE ripartirà in favore di R.A.S.I. (ed eventualmente di altre Organizzazioni Collettive) i Proventi di spettanza dei Mandanti.

“Sito Web” indica il sito web di R.A.S.I.: www.reteartistispettacolo.it.

“Statuto” indica lo Statuto di R.A.S.I..

“Utilizzatore” indica qualsiasi persona o entità che nell’ambito della propria attività utilizza Opere Video, quali le emittenti televisive, le piattaforme online di comunicazione al pubblico, così come meglio individuate ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 6.1 del Regolamento al fine di ripartire i Proventi Netti;

“Utilizzazioni” indica le utilizzazioni di Opere Video ovvero di Videogrammi da parte degli Utilizzatori così come meglio individuate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6.1 del Regolamento al fine di ripartire i Proventi Netti.

“Videogrammi” indica un’Opera Video incorporata o fissata in qualsivoglia supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro (es. videocassetta, CD Video, DVD, Blue Ray,etc.) posta in commercio per la vendita ovvero distribuita per il relativo noleggio in favore del pubblico.

Nel Regolamento, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell’interpretazione del Regolamento. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa. Gli articoli citati, salvo diversa specifica indicazione, sono riferiti agli articoli del Regolamento.

 

Articolo 2 Mandati

2.1 Possono conferire Mandato a R.A.S.I. le persone fisiche o le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità, anche se non appartenenti all’Unione Europea. R.A.S.I.ha facoltà di attivare idonee procedure di conferimento informatico del Mandato attraverso l’accesso riservato ad un apposito spazio sul sito web ovvero su altro sito web all’uopo predisposto, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nel presente Regolamento.

2.2 Il Mandato s’intende conferito senza rappresentanza a R.A.S.I. Salvo diverse intese col Mandante, il Mandato prende effetto dalla data di ricezione del medesimo da parte di R.A.S.I. e s’intende a tempo indeterminato, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento per iscritto con preavviso di sei mesi; fermo il rispetto del termine di preavviso, il recesso del Mandato prenderà effetto al 31 dicembre immediatamente successivo. Nei modelli standard di Mandato adottati ai sensi del presente articolo saranno disciplinati gli effetti del recesso in relazione ai Proventi maturati ed agli Accantonamenti effettuati anteriormente alla data di efficacia del recesso. Costituisce condizione necessaria e sufficiente per il conferimento del Mandato il fatto, opportunamente documentato dal richiedente ai sensi dell’art. 3, che quest’ultimo sia un Produttore di Opere Video o un Produttore di Videogrammi. Verificata, con le modalità di cui all’art. 3, la sussistenza delle anzidette condizioni, R.A.S.I.  non potrà rifiutare il conferimento del Mandato da parte del richiedente.

2.3 R.A.S.I. adotta modelli di Mandato conformi alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 35/2017. Un esemplare dei suddetti modelli standard di mandato in vigore sarà inserito nel Sito Web. Il modello di Mandato potrà essere adattato, caso per caso, alle specifiche condizioni o richieste del Mandante.

 

Articolo 3 – Documenti Mandante

3.1 Il Mandante dovrà comunicare e documentare a R.A.S.I. la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2. In particolare, la qualifica di Produttore di Opere Video e di Produttore di Videogrammi è presunta nei confronti di R.A.S.I.  se il soggetto richiedente consegni a R.A.S.I., in via alternativa:

  1. a) la documentazione relativa ad almeno un’Opera Audiovisiva ovvero di un Videogramma dal medesimo pubblicati, anche solo in versione digitale, ovvero nel caso di Produttore di Videogrammi, la prova dell’avvenuta stipulazione con una società di autori ed editori di un “contratto di licenza per la riproduzione videografica”.

È comunque facoltà di R.A.S.I.  richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare le condizioni di cui all’art. 2.

3.2 Il Mandante dovrà anche trasmettere a R.A.S.I.  copia della visura camerale storica aggiornata (o documento equipollente, quale il certificato di apertura della partita IVA). Qualora R.A.S.I.  rilevi la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2.ovvero l’incompletezza della documentazione di cui agli articoli precedenti, il Mandato non potrà essere accettato da R.A.S.I., la quale ne darà motivata comunicazione al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Mandante dovrà tempestivamente trasmettere a R.A.S.I., in formato elettronico, tutte le informazioni (nonché l’inerente documentazione di volta in volta richiesta da R.A.S.I.) relative alla/e Opere Video e/o al/ai Videogrammi di cui abbia la titolarità e per cui conferisce a R.A.S.I.  il Mandato, aggiornando via via tali dati per tutto il periodo di durata del Mandato.

3.3 A richiesta di R.A.S.I., il Mandante fornirà le prove in base alle quali esso ritenga di vantare diritti relativamente alle Opere Video e ai Videogrammi da lui dichiarati ai sensi dell’art. 3.; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia dei contratti di acquisto dei diritti da lui stipulati;

la documentazione di produzione delle Opere Video o dei Videogrammi. Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dal Produttore di Opere Video o dal Produttore di Videogrammi, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a R.A.S.I.  il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati sulle Opere Video o sui Videogrammi dichiarati ai sensi del presente articolo. Qualora R.A.S.I.  abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, R.A.S.I.  è autorizzato a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi all’Opera Video o al Videogramma in contestazione sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all’art. 8 (se riguarda esclusivamente Mandanti e R.A.S.I.) o all'emissione di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo in tutti gli altri casi.

3.4 Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Amministratori del Mandante, salva l’applicazione delle

diverse procedure e dei processi informatici internazionalmente adottati in applicazione degli accordi internazionali di cui al successivo art. 9. R.A.S.I.  ha facoltà di attivare idonee procedure di documentazione informatica di quanto previsto al presente art. 3, attraverso l’accesso riservato ad un apposito spazio sul sito web ovvero su altro sito web all’uopo predisposto, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nel presente Regolamento.

 

Articolo 4 – Attuazione del Mandato – Proventi

4.1 Con il conferimento del Mandato, il Mandante e R.A.S.I.  sono reciprocamente obbligati all’adempimento delle obbligazioni ivi pattuite nonché al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e successive integrazioni o modificazioni del medesimo. R.A.S.I. stipulerà ed eseguirà il Mandato ed il Regolamento nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti. Il Corrispettivo applicato da R.A.S.I.  nei confronti di tutti i Mandanti è costituito dalle percentuali e dai

compensi specificati nei rispettivi Mandati. Su iniziativa di R.A.S.I., il Corrispettivo di cui al Mandato potrà essere variato, purché tale variazione sia identica per tutti i Mandanti e sia loro comunicata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica. In tal caso, il Mandante potrà recedere dal Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione a R.A.S.I.  con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (pec) inviata entro trenta giorni dalla comunicazione della variazione.

4.2 Quale compenso per l’esecuzione del Mandato nonché per tutte le attività contemplate nel Regolamento,

R.A.S.I.  avrà diritto a percepire dal Mandante il Corrispettivo; R.A.S.I.  negozierà e stipulerà i Contratti ed il Regolamento SIAE perseguendo l’obiettivo di incrementare l’ammontare dei Proventi; a tale fine, R.A.S.I.  avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di tali Contratti. Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, R.A.S.I. perseguirà inoltre l’obiettivo di stipulare con tutte le analoghe organizzazioni straniere operanti nella gestione dei compensi copia privata accordi per l’incasso dei Proventi derivanti da compensi copia privata maturati all’estero, come previsto all’art. 9. R.A.S.I.  riscuoterà e gestirà i Proventi in base a criteri di diligenza; i Proventi Netti e le entrate derivanti dal loro investimento ai sensi dell’art. 4.3 saranno tenuti separati sotto il profilo contabile dalle attività proprie della gestione economica dei costi e dei ricavi di R.A.S.I.   e dovranno essere depositati in specifici e separati conti correnti bancari dedicati.

4.3 L’investimento dei Proventi Netti e delle entrate derivanti dal loro investimento deve avvenire senza pregiudizio dell’interesse dei Mandanti. In ogni caso, gli investimenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la

liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

 

Articolo 5 – Disposizioni generali

5.1 R.A.S.I.  registrerà e suddividerà i Proventi distintamente per ciascuna fonte di provenienza e per anno di competenza, al lordo del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno ripartiti secondo quanto previsto nel presente regolamento. L’acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative ai Proventi, così come disciplinato al precedente art. 3, costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di R.A.S.I. dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. R.A.S.I. farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.

5.2 R.A.S.I. dedurrà e tratterrà dai Proventi (limitatamente a quelli ricevuti da SIAE), disponendo l'accantonamento in apposite riserve, un importo pari al 4 % (quattro per cento) dei Proventi di ciascun anno di competenza, al fine di costituire un fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che su tali Proventi dovessero insorgere ai sensi dell’art. 8; gli importi non utilizzati ai fini della riconciliazione delle contestazioni saranno posti in ripartizione in favore dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui

all’articolo 9.a partire dal 1° gennaio del quarto anno successivo a quello nel quale sono stati accantonati. Salvo quanto stabilito all’art.5.4 ed all’articolo 9, R.A.S.I.  corrisponderà i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi, dedotti gli Accantonamenti, a ciascun Mandante, e solo ad essi (dunque con esclusione dei Produttori Terzi), nel rispetto del Regolamento. A tale scopo, l’individuazione finale dei singoli aventi diritto avverrà nel rispetto delle procedure di verifica prudenziale di cui ai successivi articoli 5.3.

5.3 Qualora risulti che l’ammontare dei Proventi Netti sia composto anche da Proventi che possano essere in parte di spettanza di Produttori Terzi, R.A.S.I.  individuerà la quota di detti Proventi Netti da scomputare preventivamente ed accantonare, in vista della successiva regolazione in loro favore; e ciò, al fine di porre prudenzialmente in ripartizione solo Proventi Netti di spettanza dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 9.1. La quota come sopra scomputata sarà accantonata per un periodo di tempo non superiore a dieci anni, decorsi i quali l’eventuale residuo sarà comunque posto in ripartizione in favore dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 9. Una volta ripartiti i Proventi Netti relativi a ciascun singolo Mandante con l’applicazione delle procedure di calcolo di cui all’articolo 6, R.A.S.I. accerterà che i soggetti in favore dei quali sono stati ripartiti i rispettivi Proventi Netti siano tutti Mandanti di R.A.S.I. ovvero siano rappresentati da Organizzazioni Collettive estere di cui al successivo art. 9. Qualora risulti che l’ammontare dei Proventi Netti ripartiti sia, in tutto o in parte, di spettanza di uno o più Produttori Terzi, il correlativo ammontare sarà accantonato e R.A.S.I.  si adopererà al fine di accertare, riconciliare ed eventualmente regolare quanto individualmente dovuto, in via diretta ovvero per il tramite delle Organizzazioni Collettive che li rappresentano, nel rispetto delle procedure e delle intese definite tra R.A.S.I. e queste ultime. Le anzidette procedure di riconciliazione non sospendono in ogni caso la ripartizione della quota di Proventi Netti di spettanza dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui all’articolo 9.

5.4 R.A.S.I.  corrisponderà i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi, dedotto l’Accantonamento, nel rispetto del Regolamento, all’Amministratore del Mandante ovvero nei casi consentiti dal Mandato -all’eventuale cessionario dei crediti vantati dal Mandante a condizione che essi documentino a R.A.S.I.  , attraverso una specifica procura all’incasso, la volontà del Mandante di delegare in loro favore il pagamento degli anzidetti Proventi Netti. Sono fatte salve le diverse pattuizioni contenute negli accordi di reciproca collaborazione con le Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 9. Il pagamento ai Mandanti dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento avverrà non oltre 9 (nove) mesi dalla fine del relativo Anno di Incasso sempreché siano pervenute a R.A.S.I.  le informazioni di cui all’art. 3 e previo presentazione della correlativa fattura o della documentazione fiscale di legge; è fatta salva la facoltà di R.A.S.I.  di stabilire ulteriori e più dettagliate modalità e tempi di pagamento dei Proventi Netti. Nel caso di Proventi Netti in relazione ai quali manchino le informazioni per poter procedere alle allocazioni e ripartizioni di cui all’art. 6, R.A.S.I. potrà effettuare pagamenti in acconto, di norma in proporzione agli importi corrisposti ai Mandanti negli anni precedenti, salvo in ogni caso il conguaglio. R.A.S.I.   effettuerà tutti i pagamenti esclusivamente in Euro e a mezzo bonifico bancario.

 

Articolo 6 – Criteri generali di ripartizione

6.1 R.A.S.I.  ripartirà i Proventi Netti ai sensi del Regolamento e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:

  1. A) qualora il Regolamento SIAE fornisca informazioni analitiche, riferite alla determinazione dei compensi copia privata maturati da ciascuna Opera Video o Videogramma, l’allocazione dei Proventi Netti a ciascuna Opera Video o Videogramma sarà effettuata applicando i medesimi criteri contenuti nel Regolamento SIAE per la cosiddetta ripartizione generale primaria dei compensi copia privata da parte di SIAE tenuto conto della relativa documentazione acquisita da R.A.S.I. presso SIAE;
  2. B) qualora il Regolamento SIAE non fornisca le informazioni di cui alla lettera A) che precede, l’allocazione dei Proventi Netti sarà effettuata distintamente tra Opere Video e Videogrammi, ciascuna per il valore di compensi copia privata così come da ripartizione generale primaria di SIAE ed esclusivamente in favore dei Mandanti di R.A.S.I. , come segue:

Quanto alle Opere Video:

1) per una quota percentuale pari al 75% sulla base delle Utilizzazioni di Opere Video effettuate, in ciascun Anno di Competenza del compenso copia privata, su un campione di canali televisivi individuati come stabilito al successivo punto B4);

2) per una quota percentuale pari al 25% sulla base delle Utilizzazioni di Opere Video effettuate, in ciascun Anno di Competenza del compenso copia privata, su un campione di servizi audiovisivi online individuati come stabilito al successivo punto B4);

3) le quote percentuali stabilite ai punti B1) e B2) nonché l’eventuale inclusione di ulteriori tipologie di Utilizzatori che precedono saranno aggiornate ogni due anni a far tempo dal 1° gennaio 2020 secondo la relativa proporzione del valore dei diversi rispettivi segmenti di mercato, così come rilevati sulla base degli studi di cui al successivo punto B4);

4) R.A.S.I. individuerà, per tipologie omogenee di Utilizzatori, uno o più soggetti di rilevazione cui affidare l’incarico di consegnare Rapporti di Rilevazione relativi alle Utilizzazioni di cui ai punti B1) e B2); R.A.S.I.  stabilirà – dandone pubblica informazione sul Sito Web - il campione di Utilizzatori più consono ai fini della relativa rilevazione avvalendosi all’uopo di studi di mercato di pubblico dominio ovvero specificamente commissionati a istituti o enti di ricerca indipendenti;

5) i Proventi Netti saranno divisi per il numero totale di minuti primi di Utilizzazione, laddove possibile, ovvero per il numero totale di utilizzazioni effettive da parte di ciascun Utilizzatore (o tipologie omogenee di Utilizzatori) delle Opere Video quali risultanti dai rispettivi Rapporti di Rilevazione, eventualmente tenendo conto della diversa audience di ciascun Utilizzatore, ove disponibile;

6) tutte le operazioni dianzi elencate saranno dettagliatamente descritte e volta per volta rese disponibili in favore dei Mandanti, attraverso l’accesso riservato ad un’apposito spazio sul Sito Web ovvero su un altro sito web all’uopo predisposto.

Quanto ai Videogrammi

  1. a) i Proventi Netti saranno proporzionalmente suddivisi fra tutti i Produttori di Videogrammi Mandanti e, nei casi di cui ai punti e) ed f), ai loro licenziatari, sulla base del numero di Videogrammi venduti nel corso dell’Anno di Competenza dei compensi copia privata, al netto dei resi.
  2. b) nel caso di Videogrammi oggetto di vendita diretta da parte del Produttore a rivenditori terzi (grossisti e/o dettaglianti), i Proventi Netti saranno ripartiti esclusivamente al Produttore.
  3. c) nel caso di Videogrammi oggetto di vendita diretta da parte del Produttore ai consumatori, anche attraverso servizi internet, i Proventi Netti saranno ripartiti esclusivamente al Produttore.
  4. d) nel caso di Videogrammi oggetto di vendita diretta da parte del Produttore attraverso abbinamenti editoriali, i Proventi Netti saranno ripartiti esclusivamente al Produttore.
  5. e) nel caso di Videogrammi oggetto di licenza da parte del Produttore ad una società licenziataria per la vendita da parte di quest’ultima sia a rivenditori terzi che a consumatori, i Proventi Netti saranno ripartiti o in base alle quote percentuali spettanti a ciascuna delle parti così come previste dal contratto di licenza oppure, laddove questa percentuale non sia prevista o non sia identificabile in modo obiettivo dal contratto di licenza, in modo eguale tra le parti.
  6. f) nel caso di Videogrammi oggetto di licenza da parte del Produttore ad un Editore per la commercializzazione in abbinamento editoriale, i Proventi Netti saranno ripartiti o in base alle quote percentuali spettanti a ciascuna delle parti così come previste dal contratto di licenza oppure, laddove questa percentuale non sia prevista o non sia identificabile in modo obiettivo dal contratto di licenza, in modo eguale tra le parti.

6.2 L’applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Netti di cui al precedente articolo del Regolamento deve perseguire l’obiettivo di una ripartizione quanto più equa possibile tra i Mandanti. Se risulta impossibile ovvero gravemente anti-economico applicare tali procedure, RASI individuerà, dandone pubblica notizia sul sito web, un criterio equo e ragionevole alternativo (anche sulla base dei costi di implementazione del medesimo criterio) di allocazione dei Proventi Netti alla singola Opera Video o Videogramma in modo che esso sia il più possibile coerente con quanto stabilito dall’articolo precedente, tenuto conto delle informazioni e delle documentazioni disponibili, caso per caso. La parte dei Proventi Netti spettanti ai Produttori di Opere Video o Produttori di Videogrammi che, nonostante ogni ragionevole sforzo all’uopo effettuato da R.A.S.I., non possano essere individuati e/o la parte dei Proventi Netti spettanti ai Mandanti ai quali non possano essere per qualsiasi motivo corrisposti (ivi incluso il caso di mancata emissione della fattura o documento fiscale equipollente) saranno accantonati, nell’interesse degli aventi diritto, in apposita riserva per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno nel corso del quale sono stati incassati da R.A.S.I. e decorso l’anzidetto termine di 5 anni, tali Proventi Netti sono considerati definitivamente non distribuibili e sono proporzionalmente ripartiti, con riferimento al relativo Anno di Competenza di tali Proventi Netti, in favore di tutti i Mandanti.

 

Articolo 7 – Rendiconti, Acconti, Proventi Netti, Pagamenti

7.1 R.A.S.I.  effettua trimestralmente le ripartizioni dei Proventi Netti determinati ai sensi dell’art. 6 entro la

fine dei mesi marzo, giugno, settembre, dicembre. A tale fine R.A.S.I.  :

  1. a) predisporrà tempestivamente i rendiconti individuali, dai quali dovranno risultare i criteri di allocazione

e ripartizione di volta in volta adottati da R.A.S.I.  , nonché l’importo spettante al Mandante;

  1. b) entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, inserirà i rendiconti individuali nello spazio informatico personale di ciascun Mandante.
  2. c) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale predisposto ed inviato a R.A.S.I. dal Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a R.A.S.I. dal Mandante.

Gli eventuali oneri bancari sostenuti da R.A.S.I.  potranno essere da questa addebitati al Mandante. Parimenti resteranno a carico del Mandante ogni imposta, tassa o contributo previdenziale o sociale, comunque denominati, disposti dalle leggi nazionali o estere applicabili ai Proventi. R.A.S.I. è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati nei cinque anni precedenti ed a ripetere da ciascun Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Mandante.

7.2 In caso di corresponsione di acconti sui Proventi Netti ai sensi dell’art. 5, il relativo saldo a conguaglio potrà

essere effettuato da R.A.S.I. con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Mandante. In caso di saldo a conguaglio a debito del Mandante, R.A.S.I. invierà, unitamente ai rendiconti di cui al presente articolo, uno specifico estratto conto da cui risulti la posizione debitoria aggiornata del Mandante. Fermo quanto all’art. 8, ciascun Mandante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere a R.A.S.I.  ogni ulteriore delucidazione o approfondimento sul contenuto dei rendiconti e degli estratti conto ricevuti; i relativi dettagli potranno essere comunicati all’interessato e documentati anche a mezzo di idonee procedure di documentazione informatica attraverso l’accesso riservato ad un apposito spazio sul sito web, nel quale saranno inseriti tutti i rendiconti e gli estratti dell’art. 7, accessibile ai Mandanti mediante password.

 

Articolo 8 – Contestazione del rendiconto

8.1 Ciascun Mandante ha facoltà di contestare uno o più rendiconti riferiti all'anno solare precedente per errata

applicazione, da parte di "Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione", dei criteri e delle disposizioni di collocazione e ripartizione contenute nel Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l'eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.

8.2 Le contestazioni devono avvenire attraverso le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle

controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39 della LEGGE N.35 DEL 15 MARZO 2017 sul sito web

della Rasi www.reteartistispettacolo.it

 

Articolo 9  Organizzazioni intermediarie dei diritti estere

9.1 Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti da R.A.S.I.  nell’interesse dei Produttori di Opere Video e Produttori di Videogrammi stranieri, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi stipulati da R.A.S.I.  con Organizzazioni intermediarie dei diritti estere per la gestione dei rispettivi Produttori di Opere Video e Produttori di Videogrammi. I Proventi raccolti da R.A.S.I.  sulla base di accordi stipulati con Organizzazioni intermediarie dei diritti estere riferiti a compensi copia privata maturati all’estero e spettanti ai Mandanti saranno ripartiti sulla base delle informazioni ricevute dalle rispettive organizzazioni straniere. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute dalle anzidette organizzazioni straniere non fosse possibile allocare i Proventi ai singoli Mandanti, R.A.S.I.  definirà un criterio equo e ragionevole di ripartizione dei medesimi, dandone informazione pubblica sul sito web.

9.2 Nei confronti delle Organizzazioni intermediarie dei diritti estere di cui sopra, R.A.S.I.  adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 35/2017.

 

Articolo 10– Pubblicità del Regolamento e delle informazioni di legge

10.1 Il presente Regolamento sarà pubblicato e reso disponibile sul sito web entro trenta giorni dalla data di approvazione del medesimo ai sensi dello Statuto e forma parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli Mandati. R.A.S.I.  pubblicherà altresì, mantenendole aggiornate, sul sito web le informazioni previste dall’art. 26

del D. Lgs. 35/2017. R.A.S.I. attiverà un’apposita area del Sito Web ovvero un altro sito web specificamente dedicato, attraverso cui sarà consentito l’accesso riservato mediante password alle informazioni di cui all’art. 27 del D. Lgs. 35/2017 in favore dei soggetti ivi previsti che ne facciano richiesta scritta, anche a mezzo di posta elettronica. L’anzidetto accesso permetterà esclusivamente la visione e lettura dei documenti ivi contenuti, restando esclusa ogni facoltà di estrazione di copie.

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