SOSTEGNI PER GLI ARTISTI A SEGUITO DELL’EMERGENZA “CORONAVIRUS”

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto, tra le altre misure, alcuni sostegni in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’INPS sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le prestazioni che possono interessare gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Si tratta di un’indennità prevista per il mese di marzo 2020 di un importo pari ad € 600,00 non soggetta ad imposizione fiscale.
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
-almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
-che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
-detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

INDENNITA’ LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

IMPORTANTE
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
Gli artisti rappresentati da R.a.s.i. che intendono presentare la richiesta per tali indennità attraverso “l’ufficio servizi” della stessa R.a.s.i. possono inviare un email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. fornendo i propri dati personali ed il loro codice fiscale.

 

130 MILIONI AL MIBAC PER SPETTACOLO, CINEMA E AUDIOVISIVO
Nasce il fondo emergenze spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, 130 milioni di euro per il 2020 per il sostegno degli operatori, autori, artisti, interpreti ed esecutori colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19 e per investimenti finalizzati al rilancio di questi settori. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse verranno stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell’impatto negativo sui beneficiari derivato dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

RILANCIO DELL’IMMAGINE DELL’ITALIA NEL MONDO
Realizzazione di una campagna straordinaria di promozione dell’Italia nel mondo anche con finalità turistiche e culturali.
https://www.beniculturali.it/ - http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/

FONDI “COPIA PRIVATA” A SOSTEGNO DEGLI ARTISTI
Il decreto destina il 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico diretto di autori, interpreti ed esecutori, lavoratori autonomi che riscuotono con i diritti d’autore. https://www.perchicrea.it/

VOUCHER PER RIMBORSO AL PUBBLICO DI BIGLIETTI CINEMA, SPETTACOLI, MUSEI
I voucher avranno la durata di un anno, sono di importo pari ai biglietti per cinema, teatri, spettacoli, musei e altri luoghi della cultura chiusi. Va presentata richiesta di rimborso al venditore, con il biglietto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il venditore, entro trenta giorni dalla richiesta, deve emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno da quando lo ha rilasciato. In pratica i rimborsi con voucher già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati vengono estesi anche ai biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei ecc.

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI ECC. PER LE IMPRESE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Sono sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per chi gestisce o organizza teatri, sale da concerto, cinema, fiere o eventi di carattere artistico o culturale, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, bar, ristoranti, aziende termali, parchi di divertimento o tematici, servizi di trasporto, per chi noleggia attrezzature sportive, ricreative, per chi noleggia strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, guide e assistenti turistici.

TUTELE E AMMORTIZZATORI SOCIALI
Estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo.

SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA
Il Governo ha esteso ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari della moratoria sui mutui prima casa. Infatti anche i lavoratori autonomi potranno richiederla se certificano di aver subito perdite su base trimestrale pari al 33% del fatturato. Per di più, per i prossimi nove mesi (cioè fino a circa metà dicembre) è stato eliminato il tetto di 30 mila euro di reddito Isee necessario finora per accedere alla misura. Può presentare quindi domanda di accesso al beneficio il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250 mila euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30 mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato eliminato per i prossimi nove mesi. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purchè il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Per avere informazioni e presentare la richiesta è necessario rivolgersi alla banca con la quale è stato stipulato il mutuo.