{"id":340,"date":"2021-11-12T12:20:00","date_gmt":"2021-11-12T11:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.reteartistispettacolo.it\/?p=340"},"modified":"2023-06-15T12:21:35","modified_gmt":"2023-06-15T10:21:35","slug":"le-nuove-misure-in-materia-pensionistica-per-i-lavoratori-dello-spettacolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reteartistispettacolo.it\/it\/le-nuove-misure-in-materia-pensionistica-per-i-lavoratori-dello-spettacolo\/","title":{"rendered":"Le nuove misure in materia pensionistica per i lavoratori dello spettacolo"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Forniamo di seguito le informazioni relative alle nuove misure per i lavoratori dello spettacolo introdotte dal decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>A) Attivit\u00e0 di formazione, insegnamento e promozione<\/strong><br>A decorrere dal 1 luglio 2021, con riferimento alle attivit\u00e0 retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonch\u00e9 alle attivit\u00e0 remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo e di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l\u2019organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attivit\u00e0 educative collegate allo spettacolo <strong>sussiste l\u2019obbligo assicurativo al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo<\/strong>&nbsp;per le seguenti categorie professionali:<\/p>\n\n\n\n<p><em>lavoratori a tempo determinato che prestano attivit\u00e0 artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo: artisti lirici; cantanti di musica leggera; coristi; vocalisti; suggeritori del coro; maestri del coro; assistenti e aiuti del coro; attori di prosa; allievi attori; mimi; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; attori di operetta, rivista, fotoromanzi, variet\u00e0 ed attrazioni; imitatori, contorsionisti; artisti del circo; marionettisti e burattinai; acrobati e stuntman; ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; generici e figuranti; presentatori; disc-jockey; animatori in strutture turistiche e di spettacolo; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; casting director; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; soggettisti; dialoghisti; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; direttori della fotografia; light designer; direttori di produzione; ispettori di produzione; segretari di produzione; responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva; segretari di edizione; cassieri di produzione; organizzatori generali; amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; direttori di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena e di doppiaggio; location manager; compositori; direttori d&#8217;orchestra; sostituti direttori d&#8217;orchestra; maestri collaboratori; maestri di banda; professori d&#8217;orchestra; consulenti assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera; bandisti; coreografi e assistenti coreografi; ballerini e tersicorei; figuranti lirici; cubisti; spogliarellisti; figuranti di sala; indossatori; fotomodelli; amministratori di formazioni artistiche; organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; tecnici del montaggio e del suono; documentaristi audiovisivi; tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; tecnici addetti alle manifestazioni di moda; sound designer; tecnici addetti agli effetti speciali; maestri d&#8217;armi; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist; fotografi di scena; maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); scenografi; story board artist; bozzettista; creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; architetti; arredatori; costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi; sarti; truccatori; parrucchieri; lavoratori autonomi esercenti attivit\u00e0 musicali;<\/em><br>L\u2019adeguamento delle suddette figure professionali operanti nel campo dello spettacolo da assicurare alla gestione Inps ex Enpals dovr\u00e0 avvenire con Decreto del Ministro del Lavoro almeno ogni 5 anni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>B) Contribuzione utile ai fini delle prestazioni per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo<\/strong><br>Il requisito dell\u2019annualit\u00e0 di contribuzione si considera soddisfatto con <strong>90 contributi giornalieri<\/strong> (prima erano 120) a partire dal 1 luglio 2021 e per le prestazioni aventi decorrenza dal 1 agosto 2021per i lavoratori che prestino attivit\u00e0 artistica o tecnica, a tempo determinato, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Per tali lavoratori concorre a tal fine anche l\u2019eventuale contribuzione relativa ad attivit\u00e0 di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale di cui al punto precedente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>C) Pensioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo gi\u00e0 elencati al precedente punto A), in riferimento ai trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidit\u00e0 (assegno ordinario di invalidit\u00e0, pensione di inabilit\u00e0, assegno ordinario privilegiato di invalidit\u00e0, pensione privilegiata di inabilit\u00e0) e ai superstiti, a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1\u00b0 agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovr\u00e0 essere valutato in relazione alla nuova annualit\u00e0 di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2\/3 devono riferirsi ad attivit\u00e0 lavorativa svolta nel campo dello spettacolo fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il tipo di prestazione richiesta. Le medesime disposizioni sono applicate ai trattamenti di pensione anticipata (pensione di anzianit\u00e0 privilegiata di cui all\u2019art. 9 del D.P.R. n. 1420\/1971) decorrenti dal 1\u00b0 agosto 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini dell\u2019accesso alle citate prestazioni, pertanto, l\u2019anzianit\u00e0 assicurativa e contributiva, utile ai fini della maturazione dell\u2019annualit\u00e0 di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2\/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell\u2019ambito del gruppo dei lavoratori dello spettacolo gi\u00e0 elencati al punto A).<\/p>\n\n\n\n<p>La restante contribuzione necessaria per la maturazione dell\u2019annualit\u00e0 contributiva minima richiesta utile alla pensione (ossia 1\/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potr\u00e0 riferirsi anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d\u2019ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attivit\u00e0 lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell\u2019assicurazione generale obbligatoria nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e\/o dei lavoratori agricoli autonomi (CD\/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo.<\/p>\n\n\n\n<p>In relazione all\u2019individuazione dei 2\/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante 1\/3, rilever\u00e0 tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1\u00b0 agosto 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Restano esclusi da tale disposizione gli iscritti appartenenti al gruppo ballo \u2013 ballerini e tersicorei (cod. qualifica Inps 092), i coreografi e assistenti coreografi (cod. qualifica Inps 091) \u2013 per i quali il decreto legislativo 182 del 1997 ha stabilito che la contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualit\u00e0 di ballerino\/tersicoreo (20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attivit\u00e0 lavorativa svolta nella specifica qualifica.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 altres\u00ec esclusa dalla disposizione la pensione di invalidit\u00e0 specifica, disciplinata dall\u2019articolo 5 del decreto legislativo n. 182\/1997 per specifiche categorie di lavoratori espressamente individuate dalla legge, i cui requisiti contributivi richiesti sono pari a \u201calmeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione\u201d; la contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto nella sola attivit\u00e0 professionale abituale e prevalente per la quale \u00e8 richiesto il riconoscimento della prestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i ballerini\/tersicorei e di invalidit\u00e0 specifica si applica, invece, la disposizione che riduce l\u2019annualit\u00e0 contributiva minima richiesta per il diritto a pensione da 120 a 90 contributi giornalieri. Pertanto, a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2021, ai predetti trattamenti di pensione, con decorrenza dal 1\u00b0 agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovr\u00e0 essere valutato in relazione alla nuova annualit\u00e0 di contribuzione dei 90 contributi giornalieri, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Le prestazioni pensionistiche liquidate a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, decorrenti dalla data del 1\u00b0 agosto 2021, dovranno essere definite alla luce delle nuove disposizioni, diversamente, i requisiti pensionistici maturati alla data del 30 giugno 2021 consentiranno agli iscritti al Fondo Lavoratori Spettacolo di accedere alle prestazioni in applicazione della precedente normativa.<\/p>\n\n\n\n<p>I requisiti numerici contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, essendo personalizzati, sono individuabili in relazione alle norme dei vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1\u00b0 gennaio 1993 al 31 luglio 1997, dal 1\u00b0 agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dal 1\u00b0 luglio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>D) Contribuzione d\u2019ufficio (figurativa) utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo<\/strong><br>Ai soli fini dell&#8217;acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori gi\u00e0 elencati al precedente punto A) che possano far valere annualmente almeno <strong>45 contributi giornalieri<\/strong> effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo, \u00e8 <strong>accreditato d&#8217;ufficio<\/strong>, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l&#8217;importo del trattamento minimo in vigore nell&#8217;assicurazione generale obbligatoria, un <strong>numero massimo di 45 contributi giornalieri<\/strong>, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento \u00e8 consentito per un numero di anni non superiore a 10.<br>Sempre per i lavoratori gi\u00e0 elencati al precedente punto A) che non raggiungano il requisito dell&#8217;annualit\u00e0 di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 lavorative per le quali \u00e8 richiesta l&#8217;iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l&#8217;importo del trattamento minimo annuale in vigore nell&#8217;assicurazione generale obbligatoria, \u00e8 accreditato, d&#8217;ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell&#8217;annualit\u00e0 di contribuzione richiesto (90gg).<br><strong>Esempio limite:<br>1 contributo effettivo e retribuzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo superiore a 4 volte trattamento minimo annuale in vigore nell&#8217;assicurazione generale obbligatoria = Accredito d\u2019ufficio di 89 contributi.<\/strong><br>L\u2019accredito riguarda i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1\u00b0 agosto 2021; i contributi d\u2019ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell\u2019acquisizione del diritto alle prestazioni e le anzianit\u00e0 contributive interessate sono quelle maturate dal 1\u00b0 luglio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&nbsp;E)&nbsp;Memo per gli Attori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per la sola categoria degli attori cinematografici e audiovisivi (cod.qualifica Inps 022) rimane in vigore l\u2019art.1 del D.l.182\/1997. La norma stabilisce che per ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dovr\u00e0 essere accreditata d\u2019ufficio, al momento della liquidazione della prestazione, una giornata aggiuntiva, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui (annualit\u00e0 di contribuzione) utile ai soli fini del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CREDITO D\u2019IMPOSTA PER LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con il provv.11.10.2021 n.262278, l\u2019Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalit\u00e0 di applicazione e di fruizione del credito d\u2019imposta per le imprese esercenti attivit\u00e0 teatrali e spettacoli dal vivo previsto dall\u2019art.36 bis del DL 41\/2021, approvando altres\u00ec il modello di comunicazione delle spese con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.<\/p>\n\n\n\n<p>I soggetti interessati devono presentare la comunicazione delle spese ammissibili entro il 15 novembre 2021 in via telematica, direttamente o tramite intermediari, all\u2019Agenzia delle Entrate, tramite i canali messi a disposizione dalla stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l\u2019indicazione del credito \u201cteorico\u201d, l\u2019Agenzia delle Entrate determiner\u00e0 la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili (10 milioni di euro). Tale percentuale sar\u00e0 resa nota con successivo provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25 novembre p.v.<\/p>\n\n\n\n<p>Per maggiori informazioni la circolare n.262278 dell\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 reperibile in rete.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Forniamo di seguito le informazioni relative alle nuove misure per i lavoratori dello spettacolo introdotte dal decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106. 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