{"id":333,"date":"2022-01-20T12:11:00","date_gmt":"2022-01-20T11:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.reteartistispettacolo.it\/?p=333"},"modified":"2023-06-15T12:12:33","modified_gmt":"2023-06-15T10:12:33","slug":"indennita-di-disoccupazione-lavoratori-autonomi-dello-spettacolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reteartistispettacolo.it\/it\/indennita-di-disoccupazione-lavoratori-autonomi-dello-spettacolo\/","title":{"rendered":"Indennit\u00e0 di disoccupazione: lavoratori autonomi dello spettacolo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>NUOVA INDENNITA\u2019 DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Inps ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennit\u00e0 per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)&nbsp;a favore dei lavoratori che prestino a tempo determinato attivit\u00e0 artistica&nbsp;o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La predetta indennit\u00e0 \u00e8 rivolta ai lavoratori per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1 gennaio 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Requisiti<\/strong><br>Per avere diritto all\u2019indennit\u00e0 ALAS i lavoratori devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:<br>a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;<br>b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;<br>c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;<br>d) avere maturato, nel periodo che va dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno civile precedente la conclusione dell&#8217;ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennit\u00e0,&nbsp;almeno quindici giornate di contribuzione&nbsp;versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;<br>e) avere un&nbsp;reddito&nbsp;relativo all&#8217;anno civile precedente alla presentazione della domanda&nbsp;non superiore a 35.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>a) Non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato<\/strong><br>Ai fini dell\u2019accesso all\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione ALAS, il richiedente la prestazione deve avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo di cui era titolare e non deve essere titolare di rapporto di lavoro autonomo \u2013 ivi compreso il rapporto di collaborazione \u2013 o di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e\/o indeterminato al momento della presentazione della domanda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>b) Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie<\/strong><br>Inoltre per accedere all\u2019indennit\u00e0 ALAS il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell\u2019Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l\u2019AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonch\u00e9 dell\u2019indennit\u00e0 c.d. APE sociale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prestazione ALAS, analogamente alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, non \u00e8 altres\u00ec compatibile e cumulabile con l&#8217;assegno ordinario di invalidit\u00e0, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Il beneficiario della prestazione ALAS \u2013 qualora fosse titolare dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0 al momento della presentazione della domanda di ALAS o divenisse titolare dello stesso in corso di fruizione dell\u2019ALAS \u2013 pu\u00f2 optare a favore dell\u2019indennit\u00e0 ALAS in luogo del predetto assegno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I lavoratori che hanno esercitato la facolt\u00e0 di opzione per l\u2019indennit\u00e0 ALAS possono rinunciare alla stessa in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell\u2019assegno di invalidit\u00e0. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l\u2019ha esercitata non pu\u00f2 pi\u00f9 essere ammesso a percepire la parte residua della prestazione ALAS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il requisito di cui al presente paragrafo deve essere presente \u2013 oltre che alla data di presentazione della domanda &#8211; durante l\u2019intero periodo di fruizione della prestazione ALAS, pena la decadenza dalla stessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>c) Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza<\/strong><br>Anche il requisito di non essere beneficiari del Reddito di cittadinanza deve permanere durante l\u2019intero periodo di fruizione della indennit\u00e0 ALAS, pena la decadenza dalla prestazione.<br>Con riferimento a detto specifico requisito, si fa presente che \u2013 ai fini dell\u2019accesso all\u2019indennit\u00e0 ALAS &#8211; lo stesso si ritiene soddisfatto laddove il richiedente l\u2019ALAS non sia componente di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>d) Requisito contributivo di almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo<\/strong><br>Per accedere all\u2019indennit\u00e0 ALAS \u00e8 necessario fare valere almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno civile precedente alla cessazione dell\u2019ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di presentazione della domanda. Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili&nbsp;i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa autonoma artistica o tecnica a tempo determinato direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;<br>Si considerano altres\u00ec utili i contributi figurativi accreditati per maternit\u00e0 obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell\u2019astensione della lavoratrice e del lavoratore. In favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica il principio di automaticit\u00e0 delle prestazioni, disciplinato dall\u2019articolo 2116 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>e) avere un reddito relativo all&#8217;anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.<\/strong><br>L\u2019assicurato richiedente la prestazione, per accedere all\u2019indennit\u00e0, deve avere prodotto &#8211; nell\u2019anno civile che precede la presentazione della domanda &#8211; un reddito di importo non superiore a 35.000 euro.<br>Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata \u00e8 il&nbsp;reddito complessivo&nbsp;e non il solo reddito connesso all\u2019attivit\u00e0 autonoma.<br>Ai fini della verifica di detto requisito si precisa che \u2013 non disponendo l\u2019Inps del dato reddituale legislativamente previsto \u2013 in sede di presentazione della domanda il richiedente la prestazione deve dichiarare di essere in possesso del requisito reddituale in argomento.<br>Per la verifica del requisito reddituale di cui sopra, l&#8217;INPS comunica all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e, a seguire, l&#8217;Agenzia delle Entrate comunica all&#8217;INPS l&#8217;esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Base di calcolo, misura e durata della prestazione<\/strong><br>L\u2019indennit\u00e0 ALAS \u00e8 rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all&#8217;anno in cui si \u00e8 concluso l&#8217;ultimo rapporto di lavoro autonomo e all&#8217;anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.<br>Nell\u2019ipotesi in cui la\/il lavoratrice\/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato &#8211; per i periodi di tutela della maternit\u00e0\/paternit\u00e0 e del congedo parentale &#8211; della relativa prestazione, quest\u2019ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell\u2019indennit\u00e0 ALAS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019indennit\u00e0, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, \u00e8 pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l\u2019anno 2021, all&#8217;importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell&#8217;anno precedente.<br>Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell\u2019ALAS \u00e8 pari al 75 per cento del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019indennit\u00e0 ALAS non pu\u00f2 in ogni caso superare l&#8217;importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell&#8217;anno precedente.<br>L\u2019indennit\u00e0 ALAS \u00e8 corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla met\u00e0 delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno civile precedente la conclusione dell&#8217;ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I periodi di maternit\u00e0\/paternit\u00e0 coperti da contribuzione, anche figurativa, nonch\u00e9 i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell\u2019indennit\u00e0 ALAS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi \u2013 presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato &#8211; che hanno gi\u00e0 dato luogo a erogazione di precedente\/i prestazione\/i ALAS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al riguardo si precisano le seguenti modalit\u00e0 operative:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>ai fini del calcolo della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno civile precedente alla cessazione dell\u2019ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;<\/li>\n\n\n\n<li>ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno gi\u00e0 dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni ALAS, sono prese in considerazione, per esserne escluse, le giornate di contribuzione versata o accreditata \u2013 presenti nel medesimo periodo di osservazione di cui al punto 1 &#8211; precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;<\/li>\n\n\n\n<li>le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative ai rapporti di lavoro successivi all\u2019ultima prestazione ALAS sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova ALAS poich\u00e9 non hanno gi\u00e0 dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non pu\u00f2 superare sei mesi, corrispondenti \u2013 per i lavoratori autonomi dello spettacolo \u2013 a 156 giorni di contributi giornalieri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Presentazione della domanda<\/strong><br>Per fruire dell\u2019indennit\u00e0 ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza,&nbsp;<strong>presentare apposita domanda all\u2019INPS<\/strong>, esclusivamente in&nbsp;<strong>via telematica<\/strong>,&nbsp;entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalle date di seguito individuate:<br>a) data di cessazione dell&#8217;ultimo rapporto di lavoro autonomo;<br>b) data di cessazione del periodo di maternit\u00e0 indennizzato;<br>c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro\/malattia professionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si precisa quanto segue in ordine alle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di periodo indennizzabile di maternit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; nel caso di evento di maternit\u00e0 indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell\u2019evento di maternit\u00e0 indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.<br>&#8211; nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell\u2019INPS o infortunio sul lavoro\/malattia professionale indennizzabile da parte dell\u2019INAIL, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell\u2019evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro\/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.<br>Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1\u00b0 gennaio 2022 e la data di pubblicazione della circolare Inps (14\/01\/2022), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla data di pubblicazione della circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall\u2019ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.<br>In generale la prestazione viene corrisposta dall\u2019ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto specificato nel successivo paragrafo successivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decorrenza della prestazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019indennit\u00e0 ALAS spetta a decorrere:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>dall&#8217;ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell\u2019ultimo rapporto di lavoro autonomo, se la domanda \u00e8 presentata entro l\u2019ottavo giorno;<\/li>\n\n\n\n<li>dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all\u2019ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;<\/li>\n\n\n\n<li>dall\u2019ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternit\u00e0, malattia, infortunio sul lavoro\/malattia professionale del precedente paragrafo in questione, qualora la domanda sia stata presentata entro l\u2019ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all\u2019ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si richiamano a ogni buon fine gli effetti sulla prestazione in esame degli eventi di malattia e maternit\u00e0 che possono insorgere quando la prestazione ALAS \u00e8 gi\u00e0 in corso.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ALAS non sostituisce l&#8217;indennit\u00e0 di malattia e\/o di maternit\u00e0. In caso di evento di malattia e\/o maternit\u00e0 insorto durante la percezione della prestazione ALAS, quest\u2019ultima viene sospesa per tutta la durata dell\u2019indennit\u00e0 di malattia\/maternit\u00e0 per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacit\u00e0 lavorativa o della fine del periodo di maternit\u00e0 indennizzato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prestazioni accessorie<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i periodi di fruizione dell\u2019indennit\u00e0 ALAS&nbsp;\u00e8 riconosciuta d\u2019ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile&nbsp;come determinato ai sensi dell\u2019articolo 66, comma 11, del decreto Sostegni bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l&#8217;importo massimo mensile dell\u2019indennit\u00e0 per l&#8217;anno in corso.<br>Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall\u2019indennit\u00e0 ALAS \u00e8 computato ai fini dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.<br>La contribuzione figurativa generata a seguito della percezione dell\u2019indennit\u00e0 ALAS, ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni individuate dai citati articoli 6 e 9 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, (pensioni di vecchiaia, invalidit\u00e0, ai superstiti) dovr\u00e0 essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo della contribuzione complessiva utile.<br>Nell\u2019ipotesi di sovrapposizione della contribuzione figurativa ALAS con la contribuzione da lavoro, a seguito di rioccupazione del lavoratore titolare dell\u2019indennit\u00e0 in parola, la valorizzazione dei contributi per la maturazione del diritto ai trattamenti di pensione come sopra individuati dovr\u00e0 essere esperita computando, in primo luogo, la contribuzione derivante da effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, la contribuzione figurativa per ALAS.<br>Sull\u2019indennit\u00e0 ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><br><strong>Incompatibilit\u00e0 e incumulabilit\u00e0<\/strong><br>L\u2019indennit\u00e0 ALAS \u2013 in ragione della previsione di cui all\u2019articolo 66, comma 8, lett. b) e lett. c), del decreto Sostegni bis &#8211; \u00e8 incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell\u2019Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l\u2019AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza, nonch\u00e9 con l\u2019indennit\u00e0 cosidetta APE sociale e con il Reddito di cittadinanza.<br>L\u2019indennit\u00e0 ALAS \u00e8 altres\u00ec incompatibile con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, quali la NASpI, la DIS-COLL e l\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione agricola.<br>L\u2019indennit\u00e0 ALAS \u00e8 incumulabile con le indennit\u00e0 di malattia e maternit\u00e0. L\u2019ALAS non sostituisce l&#8217;indennit\u00e0 di malattia e\/o di maternit\u00e0; in caso di evento di malattia e\/o maternit\u00e0 insorto durante la percezione della prestazione ALAS, quest\u2019ultima viene sospesa per tutta la durata dell\u2019indennit\u00e0 di malattia\/maternit\u00e0 per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacit\u00e0 lavorativa o della fine del periodo di maternit\u00e0 indennizzato.<br>Si precisa che l\u2019indennit\u00e0 ALAS \u00e8 compatibile con la titolarit\u00e0 di cariche elettive e\/o politiche esclusivamente se per le stesse \u00e8 previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarit\u00e0 di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennit\u00e0 di funzione e\/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentir\u00e0 l\u2019accesso all\u2019indennit\u00e0 in argomento. L\u2019incompatibilit\u00e0 rileva al momento della domanda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><br><strong>Regime fiscale<\/strong><br>Ai sensi dell\u2019articolo 66, comma 16, del decreto-legge n. 73\/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106\/2021, l\u2019indennit\u00e0 ALAS&nbsp;non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>&nbsp;<br><em><strong>Gli uffici Rasi sono come al solito a disposizione degli artisti mandanti per la presentazione della richiesta dell\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione ALAS.<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NUOVA INDENNITA\u2019 DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO L\u2019Inps ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennit\u00e0 per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)&nbsp;a favore dei lavoratori che prestino a tempo determinato attivit\u00e0 artistica&nbsp;o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. 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