{"id":1494,"date":"2023-12-06T16:53:51","date_gmt":"2023-12-06T15:53:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.reteartistispettacolo.it\/?p=1494"},"modified":"2023-12-06T16:53:52","modified_gmt":"2023-12-06T15:53:52","slug":"indennita-di-discontinuita-per-i-lavoratori-dello-spettacolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.reteartistispettacolo.it\/it\/indennita-di-discontinuita-per-i-lavoratori-dello-spettacolo\/","title":{"rendered":"Indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 per i lavoratori dello spettacolo"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 \u00e8 introdotta un\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificit\u00e0 delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 \u00e8 introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2024, la cui domanda dovr\u00e0 essere presentata entro il 30 marzo di ciascun anno.&nbsp;<\/strong><br><strong>In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilit\u00e0, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all\u2019anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 prevista per l\u2019anno 2023 \u00e8 riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell\u2019anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La domanda pu\u00f2 essere presentata all\u2019Inps esclusivamente in modalit\u00e0 telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione \u201cPunto d\u2019accesso alle prestazioni non pensionistiche\u201d raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell\u2019Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso \u201cSostegni, Sussidi e Indennit\u00e0\u201d &gt; \u201cEsplora Sostegni, Sussidi e Indennit\u00e0\u201d &gt; selezionare la voce \u201cVedi tutti\u201d nella sezione Strumenti &gt; \u201cPunto d\u2019accesso alle prestazioni non pensionistiche\u201d; una volta autenticati con SPID\/CIE\/CNS \u00e8 necessario selezionare \u201cIndennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 a favore dei lavoratori dello spettacolo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In alternativa al Portale web, l\u2019indennit\u00e0 di cui al presente messaggio pu\u00f2 essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.<br>Per la illustrazione della prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all\u2019anno 2023 che all\u2019anno 2024 verr\u00e0 emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciter\u00e0 i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalit\u00e0 di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilit\u00e0 e delle incumulabilit\u00e0.<br>Nelle more della pubblicazione della circolare, al fine di agevolare la presentazione della domanda, si forniscono di seguito prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso alla misura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>DESTINATARI:<\/strong><br>L\u2019articolo 1 del D.lgs. n. 175\/2023 individua, quali destinatari dell\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">-lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;<br>-lavoratori subordinati a tempo determinato (lavoratori che prestano attivit\u00e0 artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15\/03\/2005[1], lett. a);<br>-lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all\u2019articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attivit\u00e0 al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti, dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. lavoratori intermittenti di cui all\u2019articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennit\u00e0 di disponibilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>REQUISITI:<\/strong><br>L\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 \u00e8 riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall\u2019articolo 2, comma 1 del D.lgs. n. 175\/2023:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) essere cittadino di uno Stato membro dell\u2019Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;<br>b) essere residente in Italia da almeno un anno;<br>c) essere in possesso di un reddito ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell\u2019anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;<br>d) aver maturato, nell\u2019anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0, di indennit\u00e0 di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennit\u00e0 della nuova assicurazione sociale per l&#8217;impiego (NASpI) nel medesimo anno;<br>e) avere, nell\u2019anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall\u2019esercizio delle attivit\u00e0 lavorative per le quali \u00e8 richiesta l\u2019iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;<br>f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell\u2019anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l\u2019indennit\u00e0 di disponibilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;<br>g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Per gli artisti mandanti \u00e8 possibile presentare la richiesta attraverso la Rasi mettendosi in contatto con i nostri uffici.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Staff R.A.S.I.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 \u00e8 introdotta un\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificit\u00e0 delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo. 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