Quando gli Artisti maturano il compenso per i diritti connessi?

Gli artisti, per legge, hanno diritto a ricevere un compenso per i diritti connessi (da non confondere con il diritto d’autore) quando una loro interpretazione/esecuzione già registrata di tipo fonografico, cd, mp3, internet, mobile ecc. e/o relativa a film, telefilm, film di animazione, serie, soap opere, telenovele, documentari, sitcom, cortometraggi, viene trasmessa in radio, televisione, via cavo, via satellite oppure diffusa in luoghi pubblici (discoteche, locali ecc.) o comunque utilizzata pubblicamente.

Inoltre, gli artisti, insieme agli autori, editori e produttori, hanno diritto a ricevere un compenso, cosiddetto di “copia privata”, dovuto da coloro che fabbricano o importano in italia supporti vergini e dispositivi per registrare, che permette alle singole persone che li acquistano, per uso esclusivamente personale, di poter riprodurre e/o copiare liberamente, registrazioni fonografiche e audiovisive, legalmente acquisite, senza dover ottenere le autorizzazioni dai relativi titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e senza il pagamento di ulteriori oneri. Le tariffe ed i tipi di supporti e dispositivi soggetti al compenso sono stabiliti per decreto.